Il 16 dicembre è la scadenza per il pagamento del saldo Imu 2020. La seconda rata dovrà essere versata dai proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere sul saldo Imu 2020 e sul calcolo della seconda rata
Saldo Imu 2020
Il 16 giugno è stato il termine ultimo per il versamento dell'acconto Imu 2020. La prima rata è stata pari al 50% dell'importo complessivamente pagato per l'Imu e la Tasi 2019. Dal 2020 infatti la Tasi e la vecchia Imu sono andate in pensione per essere sostituite dalla nuova Imu 2020 o Super Imu. Per quanto riguarda la scadenza del saldo Imu 2020, questa è fissata al 16 dicembre.
Le aliquote
Per il saldo dell'Imu 2020 dovranno essere utilizzate le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2020 e pubblicata entro il 16 novembre 2020. Se il Comune non ha elaborato nessuna nuova delibera Imu 2020, la seconda rata Imu 2020 del 16 dicembre prossimo dovrà essere pari alla metà di quanto pagato nel 2019 per Imu e Tasi (sarà quindi uguale a quanto corrisposto per la prima rata)
La Circolare Mef del 18 marzo è molto importante perché spiega che in caso di una mancata pubblicazione delle delibere si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l'anno 2019.
Il calcolo dell'Imu 2020
Per il calcolo dell'Imu 2020 bisogna:
- partire dalla rendita catastale
- rivalutarla del 5%
- moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile è dovuto il pagamento
- moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.
Per il pagamento della seconda rata o saldo Imu 2020 si può utilizzare il modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Nel modello F24, bisogna compilare la "sezione Imu e altri tributi locali" e gli importi da versare si indicano nella colonna "importi a debito versati". Il pagamento può avvenire anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).
Prima casa e seconda casa
L'Imu 2020 si deve pagare sulla prima casa di lusso e sulla seconda casa. La casa adibita ad abitazione principale non paga la seconda rata dell'Imu 2020, a pagare infatti sono le case considerate di lusso che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli. Se l'immobile di proprietà rientra in una di queste categorie, allora l'Imu si paga con un'aliquota del 4 per mille. Ma in questo caso si ha anche diritto a una detrazione sulla prima casa, il cui importo viene stabilito dal Comune di appartenenza con una specifica delibera.
L'esenzione è prevista quando l'immobile adibito ad abitazione principale rientra in una di queste categorie catastali:
- A/2 abitazioni di tipo civile;
- A/3 abitazione di tipo economico;
- A/4 abitazioni di tipo popolare;
- A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;
- A/6 abitazioni di tipo rurale;
- A/7 abitazioni in villini.
La seconda rata o saldo Imu 2020 deve essere corrisposta anche dai proprietari di seconde case. In particolare sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla seconda casa:
- possessori di immobili, terreni e aree fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie;
- assegnatari della casa coniugale in seguito a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, ad eccezione della prima casa;
- concessionari di aree demaniali;
- locatori in caso di leasing immobiliare.
Cancellazione della seconda rata per il coronavirus
I provvedimenti economici approvati dal governo negli ultimi mesi per l'emergenza coronavirus hanno comportato anche la cancellazione dell'Imu per diverse categorie di immobili.
Il decreto agosto ha previsto la cancellazione della seconda rata Imu per le seguenti tipologie di immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 e D/3 e discoteche, sale da ballo e night club non devono pagare il saldo Imu 2020 se il proprietario della struttura si occupa anche della gestione dell’attività. Per la categoria catastale D/3 (teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli e simili) l’IMU non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022, sempre nel caso in cui gestore e proprietario siano la stessa persona.
Il decreto Ristori ha cancellato la seconda rata Imu per
- I titolari della attività colpite dalle chiusure e dalle limitazioni di orario imposte dal Dpcm del 24 ottobre, come bar, ristoranti, palestre e sale giochi. L'abolizione è concessa ai proprietari di immobili che siano anche gestori delle attività esercitate nei suddetti immobili.
Il decreto Ristori bis ha invece cancellato la seconda rata Imu 2020
per quegli immobili e le relative pertinenze dove si svolgano le attività riferite dai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del suddetto decreto.
solo per gli immobili i cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate
sempre quando gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.